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Organizzazione

 

Statuto  

 

La nostra scuola è amministrata da un Ente Gestore composto da 5 membri che operano a titolo di volontariato.

Esiste poi un Comitato di Gestione di durata triennale, nel quale ci sono i rappresentanti eletti dai genitori, dalle insegnanti, dalle operatrici d'appoggio.
Il comitato collabora con l'Ente e con le insegnanti per quanto riguarda le varie iniziative della scuola.
La scuola aderisce alla
Federazione provinciale scuole materne, dalla quale riceve supporto amministrativo e pedagogico.

Le sezioni della scuola sono cinque con venticinque bambini ognuna; ogni sezione è affidata a due insegnanti titolari, che si alternano con una compresenza di due ore giornaliere.
Il posticipo è gestito da insegnanti ad incarico annuale, in numero proporzionale ai bambini iscritti.
Nella scuola operano una cuoca e cinque operatrici d'appoggio.

 

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STATUTO DELLA "SCUOLA MATERNA - POVO DI TRENTO"

Art. 1 - ORIGINE DELL'ISTITUZIONE

L'Asilo Infantile di Povo1 con sede in Povo di Trento, inizia la propria attività nel 1899, dopo che il Parroco di Povo1 don Tommaso Dellafior, acquistò un terreno dal Beneficio parrocchiale di Povo e vi costruì una casa allo scopo che servisse per Asilo Infantile e abitazione delle Suore Maestre. (A quell'epoca tre Suore erano insegnanti delle Scuole elementari di Povo).

Lo stesso Parroco formò un Comitato, che compilò uno statuto dell'Asilo Infantile, che ottenne l'approvazione del Consiglio Scolastico Provinciale di Innsbruck, in data 9 luglio1899, n. 1183.

L'attività dell'Istituzione, iniziata in quell'anno, continuò ininterrotta fino ad oggi, salvo che nel periodo bellico 1915-1918.

L'edificio sede dell'Istituzione, nei decenni trascorsi1 venne in parte rifatto ed ampliato.

Con Provvedimento n. 3381 dd. 17.12.1971 della Giunta Regionale Trentino- AltoAdige1 l'Istituzione ottenne il formale riconoscimento della personalità giuridica, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), mentre con deliberazione della Giunta Regionale n. 149 dd. O1.O2.1974 venne approvato un nuovo statuto, che sostituiva l'originario, e venne pure modificata la denominazione dell’opera Pia da "Asilo Infantile – Povo " a " Scuola Materna - Povo di Trento".

In seguito, la Giunta Regionale Trentino- Alto Adige, con deliberazione n. 194 dd. 06.02.1992, ha accertato la carenza, in capo alla Scuola materna di Povo, della natura e dei caratteri di I.P.A.B., ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento di esecuzione dell'art. 29 della L.R. 26 agosto 1968, n.20.

Art. 2 - SCOPI

secondo quanto stabilito dalla L.P. 21.03.1977, n. 13 e successive modificazioni.

La Scuola Materna ha per scopo di accogliere e custodire i bambini per i quali venga chiesta l'iscrizione, l'attività dell'Istituzione è intesa a promuovere e favorire l'educazione fisica1 morale ed intellettuale del bambino, nei limiti consentiti dalla sua età.

Provvede inoltre ai compiti ed alle funzioni per la gestione dell'asilo nido nel quadro delle normative vigenti, favorendo anche servizi integrativi e diversificati all'infanzia per un equilibrato ed armonico sviluppo del bambino; ponendo attenzione al suo benessere ed alle sue esigenze e con la collaborazione della famiglia, integrandone così l'attività educativa. L'associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 3 - MEZZI

La Scuola Materna provvede ai suoi scopi con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, con le quote sociali, con i finanziamenti pubblici, con lasciti, legati, donazioni, a favore dell'Associazione, che saranno accettati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - ORGANI

Gli organi dell'Istituzione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE

E' istituito il Comitato di gestione, secondo le norme e con le attribuzioni espressamente previste dalla L.P. 21.03.1977, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La qualità di socio si acquisisce con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono considerati soci i genitori o legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la scuola che presentano domanda di adesione quale socio dichiarando di condividere quanto previsto nel presente statuto ed impegnandosi a rispettare i deliberati degli organi societari; possono essere soci anche i cittadini che presentano domanda di adesione quale socio dichiarando di condividere quanto previsto nel presente statuto ed impegnandosi a rispettare i deliberati degli organi societari. Sono inoltre soci quei benefattori, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che hanno dimostrato particolare sensibilità, dedizione o generosità nei confronti dell'Istituzione.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cessa:

1. per decesso del socio;

2. per recesso del socio comunicato per iscritto con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima del termine dell'Anno sociale.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, ed, in seduta straordinaria, su richiesta di un quinto dei soci o dello stesso Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene mediante avviso ai soci almeno dieci giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Partecipano, con diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, all'inizio di seduta, proporrà la nomina di un segretario verbalizzante e di due scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, trascorsa almeno un'ora dalla prima, con qualsiasi numero di presenti.

E' ammessa la partecipazione per delega da socio ad altro socio; ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano le seguenti attribuzioni:

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare, entro quattro mesi, il conto consuntivo dell'esercizio sociale della scuola coincidente con l'anno scolastiche inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto del1’anno successivo;

- nominare tre propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti;

- esaminare l'attività ed i problemi di maggior rilievo, inerenti lo sviluppo ed il miglior funzionamento della Associazione che il Consiglio Direttivo proporrà all'attenzione dell'Assemblea;

- approvare le modifiche allo statuto sociale;

- decidere sullo scioglimento dell'associazione;

- decidere la quota sociale annua.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Scuola Materna è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque Membri, compreso il Presidente.

Ne fanno parte:

- tre soci eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea;

- due persone nominate dal Parroco pro-tempore di Povo;

I Membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

I Componenti gli Organi collegiali (Consiglio di Amministrazione e Revisori dei conti) rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti, per l'ordinaria amministrazione.

Eventuali surroghe avvengono, per i membri elettivi, secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti, in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.

Art. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere Il Presidente e il Vicepresidente;

- deliberare la nomina a Benefattore;

- attuare i deliberati dell'Assemblea;

- accettare lasciti, legati, donazioni;

- proporre modifiche allo statuto;

- curare l'amministrazione dell'Istituzione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;

- predisporre lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; assumere il personale insegnante educativo e ausiliario, secondo le norme di legge;

- vigilare sul rispetto nell'azione educativa della scuola;

- organizzare il servizio di mensa, adottando le tabelle dietetiche secondo le indicazioni della Giunta provinciale;

- decidere l'ammissione gratuita o agevolata al servizio di mensa dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche e sempre nel rispetto delle disposizioni della Giunta provinciale;

- curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola, fatte salve le competenze del Comitato di gestione;

- accettare i soci;

- gestire l'asilo nido nel rispetto delle norme vigenti;

- esaminare e decidere sulle Proposte che pervengono dal Comitato di gestione in materia di sua competenza.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Le riunioni del Consiglio si tengono, di norma, a scadenza bimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute, determina la decadenza da consigliere.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, spetta al Presidente di convocare, entro 15 giorni, l'Assemblea, cui compete il diritto di respingere le dimissioni o di accettarle; in quest'ultimo caso ha il dovere di procedere al rinnovo del Consiglio.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e attuarne le decisioni;

- dirigere l'attività dell'Istituzione, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;

- riferire periodicamente sull'attività e sul servizio scolastico al Consiglio e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea dei soci;

- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;

- adottare Provvedimenti urgenti sottoponendoli, poi, a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica per cinque anni.

Controlla la gestione dell'Istituzione, accerta l'esattezza delle scritture contabili e del conto consuntivo e vigila sull'osservanza delle leggi.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione; i loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti in apposito registro.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di eventuali controversie statutarie tra i soci decide in via Preventiva il Consiglio Direttivo; per la composizione di eventuali contrasti tra soci e Consiglio Direttivo decide in via preventiva l'Assemblea Generale; tali organi agiscono quali amichevoli compositori da adire prima di qualsiasi altra azione; valgono in questo caso le disposizioni sull'arbitrato irrituale.

Resta pertanto ferma la facoltà dei soci di adire l'autorità giudiziaria dopo aver esperito il tentativo di conciliazione secondo le regole che precedono.

Art. 17 - RAPPORTI

L'Istituzione aderisce alla Federazione Provinciale Scuole Materne.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento il patrimonio passerà all'Ente Parrocchia "5.5. Pietro e Andrea" di Povo con l'obbligo di destinazione ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore, sempre nell'ambito del sobborgo di Povo.

Art. 19

Per quanto non previsto dal Presente Statuto, vale quanto stabilito dalle norme di legge.

F.to Giorgio Battisti

F.to Andrea Cimino -Notaio- (L.5.)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CO ALLEGATO "A" NEI MIEI ATTI.

Trento, OTTOBRE 1998

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