| STATUTO
DELLA "SCUOLA MATERNA - POVO DI TRENTO"
Art. 1 - ORIGINE DELL'ISTITUZIONE
L'Asilo Infantile di Povo1 con sede
in Povo di Trento, inizia la propria attività nel 1899, dopo che
il Parroco di Povo1 don Tommaso Dellafior, acquistò
un terreno dal Beneficio parrocchiale di Povo e vi costruì una
casa allo scopo che servisse per Asilo Infantile e abitazione delle
Suore Maestre. (A quell'epoca tre Suore erano insegnanti delle Scuole
elementari di Povo).
Lo stesso Parroco formò un Comitato, che
compilò uno statuto dell'Asilo Infantile, che ottenne
l'approvazione del Consiglio Scolastico Provinciale di Innsbruck, in
data 9 luglio1899, n. 1183.
L'attività dell'Istituzione, iniziata in
quell'anno, continuò ininterrotta fino ad oggi, salvo che nel
periodo bellico 1915-1918.
L'edificio sede dell'Istituzione, nei decenni
trascorsi1 venne in parte rifatto ed ampliato.
Con Provvedimento n. 3381 dd. 17.12.1971 della
Giunta Regionale Trentino- AltoAdige1 l'Istituzione ottenne
il formale riconoscimento della personalità giuridica, quale
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), mentre con
deliberazione della Giunta Regionale n. 149 dd. O1.O2.1974 venne
approvato un nuovo statuto, che sostituiva l'originario, e venne pure
modificata la denominazione dell’opera Pia da "Asilo Infantile – Povo "
a " Scuola Materna - Povo di Trento".
In seguito, la Giunta Regionale Trentino- Alto
Adige, con deliberazione n. 194 dd. 06.02.1992, ha accertato la
carenza, in capo alla Scuola materna di Povo, della natura e dei
caratteri di I.P.A.B., ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento
di esecuzione dell'art. 29 della L.R. 26 agosto 1968, n.20.
Art. 2 - SCOPI
secondo quanto stabilito dalla L.P. 21.03.1977,
n. 13 e successive modificazioni.
La Scuola Materna ha per scopo di accogliere e
custodire i bambini per i quali venga chiesta l'iscrizione,
l'attività dell'Istituzione è intesa a promuovere e
favorire l'educazione fisica1 morale ed intellettuale del
bambino, nei limiti consentiti dalla sua età.
Provvede inoltre ai compiti ed alle funzioni per
la gestione dell'asilo nido nel quadro delle normative vigenti,
favorendo anche servizi integrativi e diversificati all'infanzia per un
equilibrato ed armonico sviluppo del bambino; ponendo attenzione al suo
benessere ed alle sue esigenze e con la collaborazione della famiglia,
integrandone così l'attività educativa. L'associazione
non persegue scopi di lucro.
Art. 3 - MEZZI
La Scuola Materna provvede ai suoi scopi con il
proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, con le quote sociali, con
i finanziamenti pubblici, con lasciti, legati, donazioni, a favore
dell'Associazione, che saranno accettati dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 4 - ORGANI
Gli organi dell'Istituzione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE
E' istituito il Comitato di gestione, secondo le
norme e con le attribuzioni espressamente previste dalla L.P.
21.03.1977, n. 13 e successive modificazioni.
Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI
La qualità di socio si acquisisce con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Sono considerati soci i genitori o legali
rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la scuola che
presentano domanda di adesione quale socio dichiarando di condividere
quanto previsto nel presente statuto ed impegnandosi a rispettare i
deliberati degli organi societari; possono essere soci anche i
cittadini che presentano domanda di adesione quale socio dichiarando di
condividere quanto previsto nel presente statuto ed impegnandosi a
rispettare i deliberati degli organi societari. Sono inoltre soci quei
benefattori, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che hanno
dimostrato particolare sensibilità, dedizione o
generosità nei confronti dell'Istituzione.
Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio cessa:
1. per decesso del socio;
2. per recesso del socio comunicato per iscritto
con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima del
termine dell'Anno sociale.
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è convocata dal
presidente del Consiglio di Amministrazione, in seduta ordinaria,
almeno una volta all'anno, ed, in seduta straordinaria, su richiesta di
un quinto dei soci o dello stesso Consiglio di Amministrazione.
La convocazione avviene mediante avviso ai soci
almeno dieci giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Partecipano, con diritto di voto, anche i membri
del Consiglio di Amministrazione in carica.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, all'inizio di seduta,
proporrà la nomina di un segretario verbalizzante e di due
scrutatori.
L'Assemblea è validamente costituita, in
prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto
conto delle eventuali deleghe.
In seconda convocazione, l'Assemblea è
validamente costituita, trascorsa almeno un'ora dalla prima, con
qualsiasi numero di presenti.
E' ammessa la partecipazione per delega da socio
ad altro socio; ogni socio non può avere più di cinque
deleghe.
Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano le seguenti attribuzioni:
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare, entro quattro mesi, il conto
consuntivo dell'esercizio sociale della scuola coincidente con l'anno
scolastiche inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto del1’anno
successivo;
- nominare tre propri rappresentanti nel
Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti;
- esaminare l'attività ed i problemi di
maggior rilievo, inerenti lo sviluppo ed il miglior funzionamento della
Associazione che il Consiglio Direttivo proporrà all'attenzione
dell'Assemblea;
- approvare le modifiche allo statuto sociale;
- decidere sullo scioglimento dell'associazione;
- decidere la quota sociale annua.
Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Scuola Materna è retta da un Consiglio
di Amministrazione composto di cinque Membri, compreso il Presidente.
Ne fanno parte:
- tre soci eletti a maggioranza di voti
dall'Assemblea;
- due persone nominate dal Parroco pro-tempore di
Povo;
I Membri durano in carica cinque anni e possono
essere riconfermati senza interruzione.
I Componenti gli Organi collegiali (Consiglio di
Amministrazione e Revisori dei conti) rimangono in carica fino
all'insediamento dei nuovi componenti, per l'ordinaria amministrazione.
Eventuali surroghe avvengono, per i membri
elettivi, secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione
assembleare.
Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza
diritto di voto, persone competenti, in grado di contribuire alla
migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.
Art. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- eleggere Il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare la nomina a Benefattore;
- attuare i deliberati dell'Assemblea;
- accettare lasciti, legati, donazioni;
- proporre modifiche allo statuto;
- curare l'amministrazione dell'Istituzione e la
gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei
beni mobili ed immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo di
attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e
didattica dei locali della scuola;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo
ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
assumere il personale insegnante educativo e ausiliario, secondo le
norme di legge;
- vigilare sul rispetto nell'azione educativa
della scuola;
- organizzare il servizio di mensa, adottando le
tabelle dietetiche secondo le indicazioni della Giunta provinciale;
- decidere l'ammissione gratuita o agevolata al
servizio di mensa dei bambini di famiglie in disagiate condizioni
economiche e sempre nel rispetto delle disposizioni della Giunta
provinciale;
- curare il regolare funzionamento didattico e
amministrativo della scuola, fatte salve le competenze del Comitato di
gestione;
- accettare i soci;
- gestire l'asilo nido nel rispetto delle norme
vigenti;
- esaminare e decidere sulle Proposte che
pervengono dal Comitato di gestione in materia di sua competenza.
Art. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
Le riunioni del Consiglio si tengono, di norma, a
scadenza bimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la
necessità.
La seduta è valida quando è
presente la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
Art. 13 - ASSENZE E DIMISSIONI
L'assenza ingiustificata e continuativa per tre
sedute, determina la decadenza da consigliere.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio,
spetta al Presidente di convocare, entro 15 giorni, l'Assemblea, cui
compete il diritto di respingere le dimissioni o di accettarle; in
quest'ultimo caso ha il dovere di procedere al rinnovo del Consiglio.
Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale
dell'Istituzione.
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il
Consiglio di Amministrazione e attuarne le decisioni;
- dirigere l'attività dell'Istituzione,
coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire periodicamente sull'attività e
sul servizio scolastico al Consiglio e, su mandato del Consiglio,
all'Assemblea dei soci;
- tenere rapporti con autorità, enti
pubblici e verso terzi;
- adottare Provvedimenti urgenti sottoponendoli,
poi, a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in
caso di assenza o di impedimento.
Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei conti è
composto di tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica per
cinque anni.
Controlla la gestione dell'Istituzione, accerta
l'esattezza delle scritture contabili e del conto consuntivo e vigila
sull'osservanza delle leggi.
I Revisori possono assistere alle sedute del
Consiglio di Amministrazione; i loro accertamenti e rilievi devono
essere trascritti in apposito registro.
Art. 16 - CONTROVERSIE
Per la soluzione di eventuali controversie
statutarie tra i soci decide in via Preventiva il Consiglio Direttivo;
per la composizione di eventuali contrasti tra soci e Consiglio
Direttivo decide in via preventiva l'Assemblea Generale; tali organi
agiscono quali amichevoli compositori da adire prima di qualsiasi altra
azione; valgono in questo caso le disposizioni sull'arbitrato irrituale.
Resta pertanto ferma la facoltà dei soci
di adire l'autorità giudiziaria dopo aver esperito il tentativo
di conciliazione secondo le regole che precedono.
Art. 17 - RAPPORTI
L'Istituzione aderisce alla Federazione
Provinciale Scuole Materne.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento il patrimonio
passerà all'Ente Parrocchia "5.5. Pietro e Andrea" di Povo con
l'obbligo di destinazione ad altra organizzazione di volontariato
operante in analogo settore, sempre nell'ambito del sobborgo di Povo.
Art. 19
Per quanto non previsto dal Presente Statuto,
vale quanto stabilito dalle norme di legge.
F.to Giorgio Battisti
F.to Andrea Cimino -Notaio- (L.5.)
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CO ALLEGATO "A" NEI MIEI ATTI.
Trento, OTTOBRE 1998
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